Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.
A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
I soggetti aderenti al regime forfettario o minimo sono esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica. Anche nel 2019, questi, continueranno ad emettere le fatture in formato cartaceo.
Le fatture emesse dai forfettari non sono soggette ad IVA e come tali, sono soggette, invece, ad imposta di bollo. Nel caso di fattura elettronica, l’assolvimento di tale imposta deve essere effettuato digitalmente, versando la somma mediante F24.
Può capitare che, un titolare di partita IVA, soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, debba emettere una fattura nei confronti di un soggetto in regime forfettario, a questo punto l'unica attenzione sarà valorizzare:
- il campo “Codice destinatario” con il codice di 7 cifre “0000000”;
- il campo “Pec destinatario”, invece, viene lasciato bianco.
In questo modo la fattura risulterà emessa, salvo buon fine e sarà compito del soggetto fornitore provvedere a darne comunicazione al destinatario forfettario informandolo che, la fattura emessa in suo favore, potrà essere visionata all’interno della propria area riservata “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”, dell’Agenzia delle Entrate.